Il consiglio comunale di Terni ha approvato oggi, con 19 voti favorevoli, 10 contrari, la determinazione delle aliquote Imu per l’esercizio 2023, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dell’Ente.
L’atto è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Orlando Masselli.
Come negli anni precedenti, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di enti locali in dissesto, sono state riconfermate le aliquote nella misura dello 0,08 per cento (misura massima consentita dalla normativa), inclusa la maggiorazione dello 0,06 per cento prevista dalla Legge 160/2019.
Le aliquote sono state stabilite nel 2018 dal commissario straordinario, con delibera non revocabile ed efficace per cinque anni dalla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La deliberazione approvata stabilisce inoltre che:
- l’unità immobiliare di proprietà di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, viene considerata comunque abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale agevolazione può essere applicata ad un’unica unità immobiliare;
- l’aliquota da applicare per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia è pari all’1,06 per cento.
Il gettito IMU stimato per l’anno 2023 è di 22.500.000 euro, a fronte di un incassato di 22.106.814,23 euro nel 2022 e di 21.609.619 euro nel 2021.
Queste le aliquote riconfermate, distinte in base alla tipologia di immobile:
0,6 per cento |
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Abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,1 per cento |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 |
1,06 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, come stabilito dal comma 753) |
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Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D), come previsto dal comma 754 |
1,12 per cento (1,06 per cento + 0,06 per cento) |
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Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione |
Unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative |
Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado |
Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica |
Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 |
Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale) |
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze dell’abitazione principale) |
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 |
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3B/4-B/5-B/6-B/7 |