Il consiglio comunale di Terni ha approvato oggi, con 20 voti favorevoli e 8 astenuti, una modifica del disciplinare di gestione dell’aviosuperficie A. Leonardi di Terni, stipulato lo scorso febbraio tra il Comune e la società affidataria Terni Reti srl per una durata di 8 anni.
Partendo dalla possibilità, prevista dal disciplinare stesso, di procedere annualmente a revisione, l’atto approvato opera una modifica degli articoli 12 e 13, sostituendo le modalità di corresponsione di quanto dovuto dall’Ente a Terni Reti srl.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 12 del disciplinare aggiornato prevede che il Comune versi alla società affidataria, mediante due quote semestrali, l’importo annuale di 85.284,10 euro – Iva inclusa quale corrispettivo dovuto a corpo e non, come previsto prima, con rate bimestrali calcolate sulla base del numero di giornate di apertura non remunerativa. Tale calcolo prevedeva infatti un corrispettivo di 255,00 euro oltre IVA per 241 giornate di apertura non remunerativa – feriali e 325,00 euro oltre IVA per 26 giornate di apertura non remunerativa domenicale o festiva ma, alla luce dei dati emersi dalla gestione relativa al primo anno contrattuale, tale calcolo è risultato di difficile attuazione.
La modifica al comma 2 dell’articolo 12 prevede invece la possibilità di rinegoziare il corrispettivo annuo su richiesta della società Terni Reti, nel caso di un aumento di almeno il 15% dei costi di gestione, o su richiesta del Comune di Terni, per esigenze legate ad eventuali e future espansioni dei compiti e delle attività di gestione dell’Aviosuperficie o di riduzione delle attività del servizio pubblico garantito all’Ente rispetto a quelle originariamente assegnate all’affidatario.
Il comma 1 dell’articolo 13 del disciplinare è stato infine riformulato, recependo le modalità di corresponsione del corrispettivo annuo di 85.284,10 euro – IVA inclusa, indicate al comma 1 dell’art. 12, previa presentazione di fatture e della documentazione di regolarità contributiva, nonché di quella prevista ai fini del monitoraggio di cui all’art. 10, comma 5, del presente disciplinare.